Psicologo Paolo Fuligni - Consulente tecnico di parte

Paolo Fuligni, uscito tra i primi dalla prima facoltà di Psicologia aperta in Italia - a Roma - ha accumulato oltre 40 anni di professione. Ha lavorato nella sanità pubblica per molti anni - tossicodipendenze e consultori – per poi dedicarsi esclusivamente alla libera professione come psicoterapeuta nei suoi studi di Livorno, Piombino e Cecina.

Che cos’è la Consulenza Tecnica di Parte (CTP)

Separazioni, affido di minori, risarcimento del danno psichico e/o esistenziale

Il consulente tecnico di parte

 

In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente tecnico (CTP), nominato dal proprio avvocato.

Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti.

Gli ambiti prevalenti di intervento dei Consulenti Tecnici Psicologi sono l’affido dei minori nei casi di separazione e il risarcimento del danno psichico e del danno esistenziale come conseguenza di incidenti o di altri atti o eventi lesivi dell’equilibrio emotivo e psicologico della persona.

Il Consulente Tecnico di Parte assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha scelto. Nel caso di questioni riguardanti i minori, sarà sempre l’interesse di questi ultimi a dover essere considerato prioritario.
Il CTP in campo penale ha grosso modo gli stessi compiti del processo civile.

Perché è utile nominare un CTP?

La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.

A questo proposito è importante dire che il CTP, dovrà produrre, al termine della perizia, le proprie osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU medesimo.

Il Giudice così si troverà ad avere diversi elementi al fine di determinare nel modo più completo possibile la sua decisione finale.

Infine il CTP assiste in più momenti il proprio cliente, sia prima dell’inizio delle operazioni di consulenza, (tramite colloqui di reciproca conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, affiancandolo e informandolo puntualmente sull'andamento della stessa.

Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento certamente molto complesso dal punto di vista procedurale, ma anche sotto il profilo emotivo. Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, realizzando anche specifici incontri di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.

 

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